La fiera delle illusioni…

Come molti di voi sanno in questi giorni si è consumata una grave ingiustizia ai danni degli studenti di Conservatorio e del loro futuro professionale.
Mi riferisco all’esclusione del Diploma Accademico di Primo Livello dal novero dei titoli utili per l’accesso alle graduatorie d’istituto di terza fascia per quanto concerne l’insengnamento dello strumento (classe di concorso A077) nelle scuole secondarie con indirizzo musicale.
Il D.M. prot. n. 53 del 21 Giugno 2007, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione, recita infatti all’art. 1 comma 2 lettera c): “Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente“;
Poco oltre, alla lettera e) si dice qualcosa di simile anche per le scuole secondarie di II grado:
Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente
A una prima lettura in molti abbiamo pensato ad una svista, un errore materiale.
Come è possibile infatti, stante la parità tra vecchio Diploma e Diploma Accademico di Primo Livello, che sia ammesso il primo e non il secondo? A quale logica obbedisce ammettere la validità un vecchio titolo e allo stesso tempo negare quella del titolo che nella normativa vigente rappresenta il suo omologo? La cosa appare del tutto assurda, tanto più se si aggiunge la considerazione che chi è in possesso del Diploma Accademico di Primo Livello è transitato al Triennio Sperimentale il più delle volte proveniendo dall’omologo corso ordinamentale. E questo sulla base della convinzione – supportata da fiumi di retorica da parte di Direttori, docenti etc. – che il nuovo titolo fosse maggiormente spendibile, e perciò affrontando volentieri l’eventuale surplus di lavoro che il percorso triennale comportava.
La sensazione che il Ministero abbia commesso un mero errore materiale non può che acuirsi allorchè seguitando a leggere il testo del decreto vediamo essere pienamente riconosciuta invece la validità del Diploma Accademico di Secondo Livello…. Non c’è alcun dubbio, deve trattarsi per forza di un errore, altrimenti il tutto sarebbe troppo illogico, troppo assurdo!
Come, infatti, è possibile – stante sempre l’equivalenza tra vecchio diploma e Diploma di I livello – che si ammetta da una parte il Diploma del previgente ordinamento e dall’altra non il suo omologo, ma il titolo superiore?
Se si pretende di trovare una spiegazione che risponda al buon senso, posso già anticiparvi che non esiste.
Questo lo abbiamo capito la mattina del 12 Luglio, durante un incontro tenutosi presso il M.U.R. dal Direttore Generale AFAM. La ratio, che ha animato il testo del decreto pare essere stata la volontà, d’ora in avanti di ammettere come titolo di accesso alle graduatorie di terza fascia solo chi è in possesso di un Diploma Accademico di II livello. E fin qui potremmo anche dire tutto bene. Ma allora perchè si ammettono allo stesso tempo ed in egual misura anche i vecchi Diplomi? Se con l’ammissione del titolo di II livello si intende scongiurare la possibilità, poniamo, che un diciannovenne si trovi ad insegnare strumento in una scuola media accanto a professori di 40 anni, magari ancora precari, perchè allora si ammette il vecchio Diploma, che comporta precisamente i rischi che si intederebbe scongiurare?
Dovete sapere che quando si intende trovare se non una soluzione quantomeno una spiegazione a questo tipo di problemi, ci si trova a far fronte a continui depistaggi. Qualcuno ti porta a credere che la ratio del testo derivi sic et simpliciter da un accordo sindacale.
Qualcun’altro osserva – e questa pare l’ipotesi più probabile – che se da una parte con tale decreto si afferma il principio del II livello come titolo minimo di accesso alle graduatorie di terza fascia, d’altra parte esiste sempre l’art. 4 comma 1 della 508/99 che afferma “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione“.
E’ la stessa 508 a “salvare” i vecchi titoli. Escluderli significava andare contro la legge.
Escludere i Bienni, del resto, era del pari impensabile.
Non restava che sacrificare i Trienni. Ai Trienni è equiparato il vecchio Diploma pai fini dell’accesso al Biennio, ma sarebbe un errore pensare che il Triennio sia per questo pari al vecchio Diploma ai fini dell’accesso all’insegnamento. La parità esiste solo in un senso, ed è un senso difficile da cogliere, soprattutto in considerazione del fatto che siamo studenti e non giuristi, e che le persone a cui uno studente fa normalmente riferimento in Conservatorio, hanno sempre suggerito e sponsorizzato con determinazione da ultras, la migrazione ai Trienni degli studenti ordinamentali, inneggiando ad essi come le magnifiche e progressive sorti alle quali andare incontro con fiducia.
L’unica cosa che ci sentiamo di poter dire, sic rebus stantibus, è: chi lascia la strada vecchia per la nuova… traete voi le vostre conclusioni.
Scarica il D.M.

3 Risposte a “La fiera delle illusioni…”


  1. 1 mia Agosto 17, 2007 alle 8:32 pm

    leggo adesso e purtroppo quanto dici si commenta da sè.piuttosto voi giovani perchè anzichè subire non imbastite una bella sommossa?
    mi puoi mandare,se ce l’hai,la lista dei conservatori a cui è stata mandata indietro la terna per il presidente? magari anch’io ti manderò del materiale “scottante sui conservatori
    ciao

  2. 2 brunox Novembre 22, 2007 alle 5:12 pm

    di fatto i diplomi quadriennali di belle arti sono “strani” perchè sono di primo livello per quanto rigurda l’accesso ai bienni specialistici ( +40 crediti) e di 2 livello per quanto riguarda i concorsi pubblici.

    essendo una via di mezzo tra i triennali e quinquennali e non potendo farli di livello 1.5 hanno deciso di fare questa cosa strana.

    Quando c’è stata la possibilità di saltare dal vecchio al nuovo ordinamento Io l’ho ho avvisato tutti ma proprio tutti ( passando per pazzo e rompiglioni ) a non fare il salto al 3+2.

    Mi sono trovato tutti professori contro e pure la segreteria.

    Il problema ancora piu grave è che di fatto i corsi di 3 anni sono attivati per decreto ministeriale e vanno contro un decreto legislativo (avente valore di legge) del 1994 che obbliga le accademie a non fare corsi triennali.

    Siccome questa legge non è stata mai abrogata e un decreto ministeriale non puo andare contro una legge vigente credo proprio che i diplomi triennali non possano rientrare nella equipollenza della 508.

    Secondo me non valgono proprio!!!

    come dire carta straccia.


  1. 1 ClassicaViva - il blog della musica classica » Approfondimento: i perché dell’esclusione del Diploma Accademico di Primo Livello dal novero dei titoli utili per l’accesso alle graduatorie di insegnamento Trackback su Dicembre 3, 2007 alle 12:49 pm

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